È la frontiera più avanzata della tecnologia, ai confini con la fantascienza.
Il mondo della blockchain, delle criptovalute (principalmente Bitcoin), del crowdfunding e del funding collegato alla blockchain è caratterizzato dalla completa globalizzazione e virtualizzazione fin dall’origine.
Si tratta di un mondo affascinante, molto complesso, in parte o del tutto slegato ai concetti tradizionali di stato, confini, residenza, giurisdizione, legge applicabile, e con prospettive rivoluzionarie, in cui serve molta preparazione e prudenza, perché non è sempre scontato ed agevole collegare correttamente e legalmente il mondo reale (delle persone, degli stati, del denaro, delle regole antiriciclaggio e delle imposte) con il modo virtuale, che non può essere inteso come mezzo per sfuggire ad ogni regola, bensì come mezzo per ampliare orizzonti e possibilità.
Ogni progetto è una affascinante sfida culturale.
Due esempi di seguito.
Abbiamo lavorato per uno sviluppatore italiano di servizi basati sulla blockchain e collegati alle criptovalute, identificando quale strumento operativo una società con doppia residenza fiscale in Italia ed in un altro paese UE, di modo che potesse operare nell’unico paese in cui (riferimento metà 2014) erano stati chiariti alcuni delicati aspetti normativi IVA, e potesse pagare correttamente le imposte sul reddito in entrambi i paesi (ma senza duplicazione), operando direttamente dall’Italia ma senza rischi di contestazione sulla estero-vestizione della società straniera.
Abbiamo lavorato per investitori italiani che hanno installato una mining farm in una giurisdizione straniera (per motivi di costo dell’energia elettrica e del raffreddamento ambientale), coordinando ed ottimizzando le fiscalità delle diverse giurisdizioni coinvolte, lavorando in team con professionisti di altri stati per chiarire aspetti incerti nelle giurisdizioni straniere, spesso meno avanzate di quella italiana in questa materia. Ciò ha permesso agli investitori italiani iniziali di potersi rivolgere anche ad altri potenziali finanziatori o soci, grazie ad un quadro giuridico e fiscale chiaro e senza incertezze.
Grazie ad una importantissima sentenza del 22/10/2015 della Corte di Giustizia Europea (causa C 264/2014), sono stati chiariti aspetti IVA prima interpretati in modo difforme dagli stati membri.
L’Agenzia delle Entrate si è chiaramente espressa sulla criptovalute:
Il quadro normativo è di massima chiaro e permette di strutturare correttamente ed in modo efficiente l’operatività in criptovalute, cosa che non accade in tutti i paesi dell’Unione Europea; in questo ambito l’Italia è tra i paesi più avanzati.
La corretta strutturazione operativa, contabile, societaria e fiscale – tutt’altro che banale – sia per le imprese che per i privati – permette di utilizzare e/o investire in criptovalute in modo tracciabile e lecito, di tassarle in modo efficiente e, soprattutto, di poterle convertire in valute fiat e reimmettere queste somme nel circuito bancario tradizionale, dimostrandone la loro liceità.
Spesso su forum internet ci sono pseudo-pareri o pseudo-consigli su come non tassare i guadagni e renderli non tracciabili, anche ricorrendo a strutture societarie estere interposte.
Così facendo, oltre a evadere le imposte – con tutte le conseguenze del caso, anche penali – si creano i presupposti per non essere in grado di dimostrare la provenienza dei guadagni e la loro liceità, con la conseguenza di non poterli spendere nei circuiti finanziari tradizionali per l’acquisto di beni e servizi.
Per i progetti che abbiamo seguito e stiamo seguendo (nei limiti di ciò che possiamo comunicare al pubblico), vi preghiamo di far riferimento alla sezione “stampa e comunicati stampa” del nostro sito ed a Twitter.